E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 13 novembre 2023, la Legge Regionale 10 novembre 2023 n. 26 “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari” che abroga rispettivamente la precedente Legge Regionale n. 23/2013 e il regolamento regionale n. 3/2014 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo. La suddetta legge è entrata in vigore il 28 novembre 2023 mentre rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge: a) i tirocini curriculari; b) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche; c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale; d) i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari.
In sintesi i punti più salienti della Legge Regionale sono:
I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi e una durata superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, è elevabile fino a dodici mesi qualora l’integrazione del piano formativo individuale sia stata preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l’impiego territorialmente competente oppure da parte di un ente bilaterale costituito, dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La durata massima dei tirocini è inoltre elevata fino a dodici mesi laddove i destinatari siano persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, e può essere elevata fino a ventiquattro mesi laddove siano rivolti a persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della l. 68/1999.
La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro. L’impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna.
Il soggetto ospitante deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento dell’attivazione del tirocinio:
I soggetti pubblici e privati possono ospitare contemporaneamente il seguente numero di tirocini all’interno di ciascuna unità operativa:
Sono previste premialità laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere oppure sia un’impresa artigiana esercente una attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.
I tirocini sono attivati sulla base di un’apposita convenzione stipulata con il soggetto promotore e di uno specifico piano formativo individuale. Lo svolgimento di tirocini in modalità a distanza o mista è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tutor responsabile didattico-organizzativo nominato dal soggetto promotore può seguire contemporaneamente fino a un massimo di venti tirocinanti. Il tutor designato dal soggetto ospitante può seguire contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti.
Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di euro seicento per i primi sei mesi e di euro settecento oltre i sei mesi. Qualora l’impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al 70 per cento dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, l’importo dell’indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore a euro trecento mensili.
Con atto dirigenziale n. 647 del 27.11.2023 è stata approvata la nuova modulistica per l'attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculari (Convenzione, Progetto Formativo individuale, Dichiarazione sostitutiva soggetto ospitante e tirocinante, Registro mensile presenze, Comunicazione di sospensione o interruzione tirocinio, Richiesta di proroga/rinnovo del tirocinio
La modulistica approvata è disponibile in formato editabile.
Nel richiamato A.D. n. 647 del 27.11.2023 è stata prevista la temporanea non operatività dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 11, relativo alla trasmissione della modulistica tramite le piattaforme del SIL regionale o di altra piattaforma, nelle more della realizzazione delle attività di implementazione della suddetta funzionalità.
Si fa presente che per i tirocini per i quali è stata effettuata la comunicazione obbligatoria telematica di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 608/1996, prima della data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla Legge Regionale n.23/2013 e dal Regolamento Regionale n. 3/2014 fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale, compresa l’eventuale proroga. Le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 26/2023 sono adeguate alla nuova disciplina prima dell’avvio dei tirocini in esse previsti.
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