Nel caso si voglia attribuire un compenso ad un Relatore straniero extra-UE, lo stesso deve dimostrare il possesso di regolare “visto per lavoro autonomo”. In mancanza del “visto”, potrà essere attribuito solamente un incarico a titolo gratuito con solo rimborso delle spese documentate, seguendo l’Iter previsto nel CASO 1, e la modulistica prevista.
L’ingresso in Italia di cittadini non comunitari per motivi di ricerca e/o lavoro è regolamentato dal Testo Unico sull’immigrazione (Lgs 286/98), come modificato dalla legge 189/02 (Bossi-Fini), che ha previsto l’istituzione di uno Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura di ogni città metropolitana.
Pertanto i cittadini stranieri non comunitari invitati a svolgere presso il Politecnico di Bari attività di Relatore, nell’ambito dei seminari, conferenze, convegni, giornate di studio e altri eventi, che preveda la corresponsione di un compenso per il quale è necessario stipulare un contratto di lavoro (che nel nostro caso rientra nella fattispecie di una prestazione di lavoro autonomo occasionale), hanno l’obbligo di richiedere le seguenti autorizzazioni:
Le procedure di rilascio del “Visto per lavoro autonomo” possono richiedere molto tempo ed è quindi necessario che il Relatore si attivi con congruo anticipo (almeno 3-4 mesi).
Aspetti normativi e fiscali
Il trattamento fiscale del Relatore residente in un Paese estero extra UE, può seguire due percorsi:
L'elenco dei Paesi e delle Convenzioni è reperibile sul sito del MEF, all'indirizzo:
Per l'applicazione della Convenzione bilaterale è necessario che il docente ne faccia esplicita richiesta, compilando l'apposita modulistica e presentando, prima del pagamento del compenso, un'attestazione ufficiale dell'Autorità fiscale estera, che certifichi l'effettiva residenza fiscale estera e la sua soggettività passiva d'imposta nello Stato estero.
L'Agenzia delle Entrate italiana ha predisposto unilateralmente, in varie lingue, un'apposita modulistica (FORM D) da presentare agli uffici fiscali degli altri Paesi al fine dell'applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali: in alternativa al certificato di residenza fiscale, il docente straniero potrà esibire agli uffici fiscali del proprio paese di appartenenza tale documentazione, che deve essere da questi ultimi timbrata e firmata.
In assenza di tale attestazione, o nel caso di presentazione di documentazione non ritenuta idonea, il Politecnico di Bari provvederà ad operare la ritenuta del 30% a titolo d'imposta.
Si precisa che il premio assicurativo Inail, che ha la finalità di coprire i rischi legati alla prestazione lavorativa resa dal docente straniero, è comunque dovuto e deve essere obbligatoriamente calcolato e versato anche in caso di applicazione delle agevolazioni previste dal regime convenzionale per evitare le doppie imposizioni.
Ai fini del pagamento del compenso previsto, il docente straniero deve essere in possesso del codice fiscale italiano. Nel caso in cui il docente non ne sia in possesso, in quanto non ha mai lavorato in Italia, deve farne richiesta, compilando l'apposito modulo, disponibile in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco), presso l'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta saranno indicati i dati anagrafici e il domicilio fiscale, ed è molto importante che il docente estero apponga la firma nel riquadro relativo alla delega e alleghi al modulo un documento di riconoscimento in corso di validità.
Al Relatore estero extra Ue, già provvisto di “Visto per lavoro autonomo, verrà pagato il compenso dopo lo svolgimento dell'attività e previa consegna dei seguenti documenti:
Utility:
Per la richiesta del visto:
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
https://www.poliziadistato.it/articolo/17985ae2ecfb8d4d9883565648