In particolare è previsto che "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000" (autocertificazioni).
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Tutte le Pubbliche Amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, pena la violazione dei doveri di ufficio. Si distinguono in:
Le autocertificazioni comportano una diretta responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni e sono soggette ai controlli di veridicità delle Pubbliche Amministrazioni.