Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Puglia5 agosto 2013 n. 23, si distinguono:
Il tirocinio costituisce un'importante occasione per un primo inserimento nel mondo produttivo e offre l’opportunità di svolgere un periodo di formazione on the job, non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro.
La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni. La partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico in corso e l’inizio di quello successivo.
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di Legge.
L’Ufficio Placement attiva, altresì, tirocini post lauream (c.d. extracurriculare) anche con le altre Regioni italiane nel rispetto della normativa vigente
Per poter attivare un tirocinio post lauream (c.d. extracurriculare), in Regione Puglia è necessario seguire i semplici step elencati di seguito:
Il candidato è individuato sulla base di procedure selettive stabilite dal soggetto ospitante.
NB: Ai sensi dell’art. 3 co. 5 della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare le proporzioni elencate di seguito:
N. dipendenti a tempo indeterminato |
N. massimo di stagisti possibili |
Da 0 a 5 |
Uno |
Da 6 a 19 |
Due |
Da 20 in poi |
10% del numero dei dipendenti subordinati |
Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità |
I tirocini sono attivati nell’ambito di una convenzione (Regione Puglia) fra Politecnico di Bari (soggetto promotore) e Azienda (soggetto ospitante). Per stipulare la Convenzione, la cui validità è pari ad un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, è necessario apporre sul documento una marca da bollo da 16 euro (a carico dell'azienda).
La Convenzione redatta in duplice copia, timbrata e firmata in forma olografa dal Rappresentante Legale dovrà essere consegnata/trasmessa in originale all’Ufficio Placement unitamente al progetto formativo (Regione Puglia). Tale documento compilato in tutte le sue parti ad eccezione del periodo di tirocinio, redatto sempre in duplice copia, dovrà essere sottoscritto altresì dal tirocinante e dai tutores designati per le attività didattico ‐ organizzative e di affiancamento.
La data di inizio del tirocinio sarà concordato con l’Azienda ospitante e successivamente comunicato al tirocinante al quale verranno inviati, per posta elettronica, il registro di presenza e la scheda di attestazione delle competenze.
Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ovvero in caso di malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione.
La durata originariamente stabilita del percorso formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni, pertanto il soggetto ospitante, che intenda prorogare il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata originariamente previsto, indicando le ragioni della richiesta. Il soggetto promotore, verificata preventivamente la necessità o l’opportunità di proroga in relazione al conseguimento delle finalità formative, accoglie la relativa richiesta, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, nonché agli organi competenti.
Il tirocinio può essere interrotto prima della sua naturale scadenza nelle seguenti ipotesi:
‐ perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013;
‐ motivata comunicazione scritta da parte del tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
‐ violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
‐ sopravvenienza di cause ostative al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Al termine del percorso formativo in Azienda il tirocinante deve consegnare all'Ufficio Placement il registro delle presenze e attestazione dei risultati regolarmente compilato e firmato dal tutor aziendale.
Art. 19 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014 n.3: report analitico sul numero dei tirocini extracurriculari attivati